SENTINELLE AMBIENTALI
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Legge Ecoreati: dal 29 maggio in vigore la nuova "aggravante ambientale"
Quando il legislatore del 1991, dopo quasi dieci anni dalla prima vera normativa antimafia del 1982, volle perfezionare gli strumenti precedentemente offerti dalla "Rognoni-La Torre", fu la disposizione che introduceva una rivoluzionaria aggravante a qualificare tale volontà: vide così la luce la norma prevista
dall'articolo 7 del Dl 152/1991, oggi comunemente definita "aggravante di mafia", la quale è divenuta uno dei più validi strumenti per il contrasto della criminalità mafiosa, dando prova del proprio valore nella concreta applicazione che se ne dà ogni giorno nelle aule di giustizia.
L'"aggravante ambientale" - Così oggi, con la legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 28 maggio 2015 n. 122, e in vigore dal 29 maggio scorso, è stato innovato il codice penale introducendovi dopo un ventennio di attesa il titolo VI bis intitolato "Delitti contro l'ambiente", la disposizione più qualificante della volontà del legislatore di contrastare in maniera "globalizzata" le violazioni ambientali, ben al di là delle nuove figure di reato introdotte è, ancora una volta, proprio quella che introduce una aggravante: ci si riferisce alla "aggravante ambientale" prevista dall'articolo 452 novies del Cp. Trattasi, non si esita a dirlo, di una novità rivoluzionaria - la cui portata potrà misurarsi ovviamente solo attraverso l'applicazione giurisprudenziale - che adegua finalmente la nostra legislazione ordinaria ai precetti costituzionali e agli insegnamenti della Consulta in tema di ambiente, e proietta la legislazione italiana ai vertici tra quelle dei Paesi della Unione Europea.
La disposizione in dettaglio - La disposizione, in realtà, al di là del singolare utilizzato nel titolo, contiene due aggravanti: una a effetto speciale per via della entità dell'aumento di pena (da un terzo alla metà) che risponde ai criteri del nesso teleologico e aggrava il reato (qualsiasi reato) per la sua funzionalità rispetto al delitto fine; e una comune (aumento della pena di un terzo), che si applica per il semplice fatto del derivare dal reato una qualsiasi violazione di norma posta a tutela dell'ambiente (ovviamente violazione non costituente reato).In tale ultimo caso, le regole previste dall'articolo 59 del Cp per come modificato dalla legge n. 19 del 1990 valgono a garantire la costituzionalità della disposizione.Per l'altra aggravante (quella speciale), poi, è appena il caso di ricordare quali possano essere gli effetti della sua configurazione sul piano processuale, oltre che sostanziale, anche per quel che riguarda la fase delle indagini preliminari con la possibilità di utilizzare mezzi di ricerca della prova altrimenti non esperibili.Tanto in premessa, per esprimere una valutazione di carattere generale sulla complessiva costruzione legislativa che, come ogni complesso elaborato, soprattutto se proveniente da una fase preparatoria sofferta, non può certo manifestare la caratteristica della perfezione. Ma si può ben affermare che il nuovo titolo del codice penale mette a disposizione degli strumenti, prima del tutto inesistenti in tema di tutela ambientale, il cui pregio sarà dimostrato dalla loro concreta utilizzazione in sede giudiziaria che potrà consentire eventuali – si ripete eventuali - messe a punto di natura legislativa, se occorrenti.
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