SENTINELLE AMBIENTALI
  • Cos'è il SISTRI

    [IN CORSO DI AGGIORNAMENTO]...........................................................................
    Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)
    Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:
    • alla sicurezza nazionale;
    • alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.
    Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24)
    Stabilisce l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.
    Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)
    Affida al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l’altro, definirne:
    • tempi e modalità di attivazione;
    • data di operatività del sistema;
    • informazioni da fornire;
    • modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
    • modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
    • modalità di elaborazione dei dati;
    • modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
    • entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.
    Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
    La quale, tra l’altro:
    • stabilisce l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l’ambiente (art. 1);
    • riconosce il principio “chi inquina paga” (art.14);
    • obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell’ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l’altro, l’adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17);
    • stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.36).

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